I piani urbanistici attuativi o particolareggiati sono gli strumenti mediante i quali vengono attuate le previsioni del Piano degli Interventi.
il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata.
La finalità di un PUA è quella di regolamentare l'attività edificatoria nell'area interessata con maggiore dettaglio e specificazione di quanto già previsto dal Piano degli Interventi. Esso definisce infatti l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento.
Il piano urbanistico attuativo è adottato ed approvato dalla Giunta comunale secondo le procedure indicate dall’art. 20 della LR n° 11/2004. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio dei suoli.
La scadenza temporale di un PUA è ordinariamente di 10 anni, ma conservano validità, anche dopo la scadenza, le misure di regolamentazione dell'attività edificatoria in quanto integrativa delle analoghe misure del Piano degli Interventi.
Il PUA può assumere, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia:
- del piano particolareggiato (PP) e dei piani di lottizzazione (PDL), di cui agli articoli 13 e 28 della legge n° 1150/1942;
- del piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) di cui alla legge n° 167/1962;
- del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) di cui all'articolo 27 della legge n° 865/1971;
- del piano di recupero (PDR) di cui all'articolo 28 della legge n° 457/1978;
- del piano ambientale (PA) di cui all’ articolo 27 della LR n° 40/1984;
- del programma integrato di intervento (PII) di cui all’articolo 16 della legge n° 179/1992.
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